Ogni azienda che importa merci in Argentina versa una tassa statistica, la “tasa de estadística”, oltre ai dazi all’importazione. La sua aliquota legale è dello 0,51 TP3T, ma da anni viene riscossa al 31 TP3T in base alle aliquote stabilite dal potere esecutivo. Una recente sentenza si aggiunge a una serie crescente di decisioni giudiziarie che mettono in discussione tale aumento, e la questione è rilevante per chiunque abbia pagato l’aliquota più elevata.

Cosa ha deciso il tribunale
Il 30 settembre 2026, il Tribunale amministrativo federale n. 6 si è pronunciato nella causa intentata dalla Industria Metalúrgica Sud Americana (IMSA) contro il governo federale e l’autorità doganale. Il tribunale ha dichiarato incostituzionali i decreti n. 901/2021 e n. 1140/2024, che fissavano e prorogavano l’aliquota del 3%, e ha riconosciuto alla società il diritto al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto all’aliquota dello 0,5%. Gli interessi decorrono dalla data di presentazione del ricorso fino al completo pagamento.
Una sentenza analoga, nota come “caso Storm Control” ed emessa dal Tribunale amministrativo federale n. 12, è giunta alla stessa conclusione e ha anch’essa annullato un decreto precedente. Tale tribunale ha esplicitamente escluso i pagamenti effettuati mentre l’aliquota 3% era fissata per legge, ai sensi delle leggi n. 27.541 e n. 27.591, poiché all’epoca tale aliquota godeva del sostegno del Congresso.
Perché i tribunali sono giunti a questa conclusione
Il ragionamento si basa su un principio costituzionale fondamentale: le imposte, comprese le relative aliquote, devono essere stabilite dal Congresso. L’esecutivo può modificarle solo entro chiari limiti definiti dalla legge. Seguendo il precedente della Corte Suprema nel caso Camaronera Patagónica, questi tribunali hanno ritenuto che i decreti avessero aumentato l’aliquota senza un chiaro quadro legislativo e che il Congresso non li avesse mai ratificati.
| Periodo | Base di calcolo del tasso 3% | Posizione assunta nelle recenti sentenze |
|---|---|---|
| Durante il periodo di vigenza delle leggi n. 27.541 e n. 27.591 (fino al 31 dicembre 2021) | Stabilito per legge | Pagamenti esclusi dai rimborsi |
| A partire dal 2022 | Proroghe per decreto | Decreti dichiarati incostituzionali in questi casi |
Cosa prevedono e cosa non prevedono le sentenze
Si tratta di decisioni di primo grado, che vanno a vantaggio solo delle società che hanno presentato ricorso. Non modificano l’aliquota per tutti, non comportano un rimborso automatico e sono ancora soggette a ricorso. Un importatore che intenda recuperare l’importo in eccesso deve presentare un proprio ricorso e, poiché gli interessi decorrono solo dalla data di presentazione, la tempistica è fondamentale.
Cosa dovrebbero fare gli importatori
- Quantificare la commissione statistica pagata al di sopra di 0,51 TP3T a partire dal 2022, operazione per operazione.
- Raccogli i documenti giustificativi: dichiarazioni doganali, ricevute di pagamento e fatture.
- Si rivolga a un consulente in materia doganale per valutare la fondatezza della sua richiesta e i termini di prescrizione applicabili.
- Continuare a effettuare i pagamenti come previsto fintanto che la richiesta di risarcimento è in sospeso e seguire l'iter dei ricorsi in questi casi.
- Tenete conto del risultato nelle previsioni relative ai prezzi e ai margini, senza fare affidamento su un rimborso finché non sarà definitivo.
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Come si inserisce la tassa statistica nei costi di importazione
Il canone statistico viene calcolato sul valore in dogana delle merci importate, insieme ai dazi all’importazione e ad altri oneri. Sebbene possa sembrare esiguo rispetto ai dazi, si applica a una gamma molto ampia di operazioni, quindi il suo importo cresce rapidamente per le aziende che effettuano importazioni regolarmente. Con un importo pari a 3%, è sei volte superiore all’aliquota dello 0,5% fissata dal Codice doganale.
Per un'azienda che intende importare merci destinate alla rivendita in Argentina, il costo totale allo sbarco comprende solitamente:
- Dazi all'importazione in base alla classificazione tariffaria delle merci.
- La tariffa statistica.
- L'IVA e la riscossione dell'IVA e dell'imposta sul reddito in dogana, che generano crediti anziché costi definitivi.
- Spese di sdoganamento, trasporto, assicurazione, deposito e trasporto locale.
Capire quali di questi sono costi definitivi e quali si trasformano in crediti d'imposta è fondamentale per determinare correttamente il prezzo dei prodotti importati.
Domande frequenti
Questa sentenza significa che posso smettere di pagare il 3%?
No. Le sentenze vanno a vantaggio solo delle società che hanno presentato ricorso e sono soggette ad appello. L’amministrazione doganale continua a riscuotere il dazio all’aliquota attuale e ogni importatore dovrebbe presentare un proprio ricorso per recuperare l’importo in eccesso.
A partire da quale data è possibile richiedere un rimborso?
In questi casi, i tribunali hanno riconosciuto il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al tasso di 0,5% previsto dai decreti, con gli interessi a partire dalla data di presentazione della causa. I pagamenti effettuati mentre l’aliquota del 3% era fissata per legge, fino al 31 dicembre 2021, sono stati esclusi nella causa Storm Control. Il periodo esatto dipende da ciascuna richiesta di risarcimento e dai termini di prescrizione applicabili.
Per un piccolo importatore vale la pena presentare un reclamo?
Dipende dagli importi in gioco e dai costi del contenzioso. Per un’azienda che importa regolarmente, l’eccedenza pagata dal 2022 può essere significativa, quindi vale la pena quantificarla prima di prendere una decisione.
Il presente articolo ha scopo puramente informativo e non costituisce una consulenza legale o fiscale. Le sentenze descritte sono decisioni di primo grado soggette a ricorso; le informazioni relative ai tribunali sono pubblicate dal Centro di informazione giudiziaria.
